Devono nominare un DPO:
Società operanti nel settore delle cura della salute, della prevenzione/diagnostica sanitaria, quali ospedali privati, terme, laboratori di analisi, centri di riabilitazione; call center; società che forniscono servizi informatici; istituti di credito; società assicurative; società finanziarie; caf e patronati; società di recupero crediti; imprese di ricerca personale; istituti di vigilanza; istituti scolastici; partiti e movimenti politici; sindacati; società di distribuzione energia; società operanti nel settore delle telecomunicazioni; società che erogano servizi televisivi a pagamento; Federazioni e società sportive; tutti le p.a. ed enti pubblici; associazioni.
Più in generale è obbligatoria la figura del DPO:
In tre casi, come vediamo da Regolamento Europeo:
1) “Quando il trattamento dei dati è gestito da un Ente Pubblico”
2) “Quando l’azienda basa le proprie principali attività (core business) sul monitoraggio continuo e sistematico dei soggetti profilati”
3) “Quando le realtà imprenditoriali o le associazioni, nella loro operatività impiegano, su larga scala, dati personali, particolari tipologie di dati sensibili riferiti a situazioni economiche o patrimoniali e informazioni relative alla situazione giuridica dei soggetti”
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